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Pedana85 sabato 6 ottobre 2007 11:38 | 4/7 |
Il 06/10 10:59 roadwolf ha scritto:Mi dispiace correggerti...ma da una recentissima sentenza (datata 31-settembre-2007) il rimborso delle pallottole è stato abolito perchè considerato troppo oneroso per la controparte |
roadwolf domenica 7 ottobre 2007 10:55 | 6/7 |
Il 07/10 01:48 sfibrato ha scritto:Tranquillo, battute a parte ecco il sunto di un articolo, ma ti conviene cercarti la normativa o la sentenza qui sotto citata con un buon motore di ricerca Non si illudano gli aficionados del P2P illegale: scaricare gratuitamente mp3, film e software protetti da copyright, è ancora attività a rischio. Ce lo hanno confermato, all’indomani della storica sentenza (n. 149/07) della Cassazione che ha assolto due ragazzi del Politecnico di Torino, quasi tutti gli avvocati che abbiamo consultato. La Corte, ci hanno detto, fa chiarezza – dal punto di vista penale - su un’ipotesi di reato avvenuto nel 1999, prima dell’entrata in vigore della cd Legge Urbani, che ha modificato in senso restrittivo (per i downloader) la normativa n. 633/41 sul diritto d’autore. Non costituisce in sostanza un precedente. Vale per il passato. Scaricare e (a maggior ragione) uplodare è attività illegale, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, anche quando non vi sia palese scopo di lucro (per farne commercio). Basta che vi sia l’intenzione, secondo la legge Urbani, di «trarne profitto». Una dicitura giuridica che, secondo l’interpretazione sostenuta dalle major, significa sostanzialmente una cosa: downloadare e uploadare file illegali – anche a uso esclusivamente personale – configura un profitto individuale: il risparmio sul prezzo di acquisto del prodotto. Ed è quindi punibile ai sensi degli articoli 171 bis e ter della legge sul copyright modificata con decreto Urbani. Certo, la questione, oltre che giurispridenziale, è politica. O meglio, è legata alla lettera della normativa, ma – caso per caso – i giudici sono chiamati anche a inquadrare la logica del legislatore, in un contesto in rapida trasformazione tecnologica, dove le due lobby, quella del «copyleft» e quella delle major, si fanno sentire eccome. Anche a colpi di pareri giurisprudenziali. Leggetevi, ad esempio, l’opinione dell’ Avv. Carlo Blengino, su Altalex.com, il portale dove vengono pubblicate tutte le sentenze che fanno giurisprudenza. Come si vede, la questione è aperta. Il dibattito giurisprudenziale è in corso. Nessuno può cantare vittoria: né le major né i partigiani del copyleft, tra cui spiccano l’ex ministro Roberto Maroni e il cantautore Antonello Venditti. Al di là del dibattito giurisprudenziale, per ora in Italia chi scarica e mette a disposizione file protetti da copyright, rischia poco. Le cause penali sono ancora troppo poche per definire un’interpretazione giurisprudenziale dominante. I server su cui si appoggiano i file scambiati con il P2P sono spesso localizzati all’estero. Chi si sobbarca costi di questa natura quando a commettere il reato sono semplici navigatori, dalle mura domestiche? E - anche secondo le major – le difficoltà tecniche a rintracciare (e poi fare causa) i downloader illegali rendono le azioni rare e, certamente, antieconomiche. Dal punto di vista penale, però, sembra assodato che l’attività di semplice download sia perseguibile, con una sanzione amministrativa (152 euro per file illegale), mentre quella di file-sharing (cioé quella che fanno tutti i downloader online, attraverso una serie di programmi P2P come Emule o Xtorrent) è di fatto attività punita penalmente, con sanzioni che vanno dai 6 mesi ai tre anni, qualora vi siano intenzioni di trarne profitto. Affrontare la questione esclusivamente sul piano legale è però riduttivo. Perché la giurisprudenza sta muovendo soltanto i primi passi su un terreno, quello tecnologico, che corre assai più delle leggi. Intanto, sul piano del diritto civile, coloro che si sentono danneggiati possono chiedere i danni. Anche agli studenti di Torino. FONTI Legge sul diritto d’autore Gli articoli chiave La sentenza della Terza Corte di Cassazione Decreto Urbani Punto informatico.it Il parere dell’avvocato copyleft Is it O.K.? |